FAQ Legge di Bilancio 2026, L. 30 dicembre 2025,

n. 199 Iperammortamento 2026

1. In cosa consiste l'agevolazione prevista dalla misura Iperammortamento 2026?

L'agevolazione consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota superiore al costo effettivo dei beni acquistati, generando una maggiorazione deducibile ai fini IRES. La maggiorazione del costo è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, scende al 100% per importi tra 2,5 e 10 milioni, e si attesta al 50% per gli investimenti tra i 10 e i 20 milioni di euro.

2. Quali soggetti e imprese possono accedere all'Iperammortamento?

Possono beneficiare dell'incentivo tutte le imprese che operano in Italia, senza alcuna distinzione di settore o forma giuridica, a patto che siano in regola con il versamento di tasse e contributi e non si trovino in stato di liquidazione o in procedure concorsuali.

3. Quali sono le principali tipologie di beni finanziabili?

Rientrano nell'agevolazione i beni strumentali materiali e immateriali nuovi necessari alla trasformazione tecnologica/digitale (secondo il paradigma Industria 4.0), e i beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo della sede produttiva.

4. Quali sono i limiti di tempo per effettuare l'acquisto dei beni?

Per beneficiare della misura, gli investimenti devono essere realizzati in un arco temporale preciso, che va dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.

6. L'acquisto di qualsiasi tipologia di pannello fotovoltaico è ammesso al beneficio?

No, sono previsti limiti rigorosi: i moduli fotovoltaici devono essere prodotti nell'Unione Europea, garantire un'efficienza di cella minima del 23,5% (o 24% in caso di celle bifacciali o "tandem") e devono comparire in un apposito elenco stilato dall'ENEA.

5. Esistono limiti di dimensionamento per gli impianti di energia rinnovabile agevolabili?

Sì, la producibilità massima attesa dall'impianto rinnovabile non deve eccedere il 105% del fabbisogno energetico dell'azienda. Questo fabbisogno si calcola sommando i consumi medi dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

7. Posso cumulare questa misura con altri bandi statali o europei?

Sì, il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che l'aiuto totale non porti a superare il costo effettivamente sostenuto per l'investimento. Tuttavia, la misura non si applica per gli investimenti che godono già del credito d'imposta 4.0 (previsto dalla L. 207/2024).

8. Cosa succede se decido di vendere il macchinario prima della fine dell'ammortamento?

L'azienda non perde le quote residue di agevolazione se, nel medesimo periodo d'imposta della vendita, sostituisce il bene originario con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche pari o superiori.

9. Quali sono le tempistiche della procedura burocratica da seguire col GSE?

Occorre prima presentare una comunicazione preventiva al GSE. Dalla ricezione dell'esito positivo, l'impresa ha 60 giorni di tempo per inviare la conferma attestando il pagamento di almeno il 20% dell'acquisto. Infine, a investimento concluso (e non oltre il 15 novembre 2028), andrà trasmessa tutta la rendicontazione finale.

10. È obbligatorio incaricare dei professionisti per certificare l'investimento?

Sì, è richiesta una perizia tecnica asseverata, redatta da un ingegnere, perito industriale o ente accreditato (in agricoltura anche agronomi/agrotecnici), per dimostrare i requisiti tecnologici. Va inoltre redatta una certificazione contabile da parte di un revisore legale dei conti.

11. L'obbligo di perizia tecnica vale per tutti gli importi di spesa?

No, se il bene acquistato ha un costo unitario pari o inferiore a 300.000 €, non vi è l'obbligo di assumere un perito. L'onere può essere assolto tramite una dichiarazione resa direttamente dal legale rappresentante dell'impresa.

12. Per quanto tempo devo conservare i documenti di spesa e le certificazioni?

Per consentire i controlli del GSE, tutta la documentazione probatoria (tra cui fatture e perizie) deve essere obbligatoriamente conservata per 10 anni successivi al completamento dell'investimento. In caso di assenza di documenti o di gravi irregolarità, l'impresa decade dal beneficio, subendo il recupero delle cifre con sanzioni.

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