FAQ Legge di Bilancio 2026, L. 30 dicembre 2025,

n. 199 Iperammortamento 2026 (attivo)

1. In cosa consiste l'agevolazione dell'Iperammortamento 2026?

L'agevolazione consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota superiore al costo effettivo dei beni acquistati, generando una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRES. La maggiorazione del costo di acquisizione è del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, e del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

2. Quali soggetti possono beneficiare dell'agevolazione?

Possono accedere alla misura tutte le imprese che operano in Italia, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore di appartenenza. Le aziende devono investire in beni materiali e immateriali nuovi di fabbrica, essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali e non trovarsi in stato di liquidazione o procedure concorsuali.

3. Quali sono le tipologie di beni e spese ammissibili?

Sono finanziabili due categorie di investimenti: i beni strumentali materiali e immateriali nuovi (elencati negli allegati IV e V) interconnessi al sistema aziendale, e i beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo aziendale.

4. L'acquisto di software in abbonamento (in cloud) rientra tra le spese coperte?

No, sono esplicitamente escluse le soluzioni software in cloud erogate in modalità "as-a-service", ovvero quelle che prevedono il pagamento di canoni di abbonamento. Questo perché tali soluzioni non configurano un investimento ammortizzabile secondo le normali regole contabili.

6. Qualsiasi tipologia di pannello fotovoltaico è ammessa all'Iperammortamento?

No, vi è una limitazione rigorosa: i moduli fotovoltaici devono essere prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea e garantire un'efficienza di cella almeno pari al 23,5% (o 24,0% per celle bifacciali ad eterogiunzione o "tandem"). Inoltre, i pannelli devono essere obbligatoriamente inclusi in un apposito elenco tenuto dall'ENEA.

5. Esistono limiti di potenza se decido di installare un impianto a fonti rinnovabili?

Sì, il dimensionamento degli impianti per l'energia rinnovabile deve avere una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Questo fabbisogno si calcola sommando i consumi medi annui registrati nell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.

7. In quale finestra temporale devo effettuare gli investimenti?

Per beneficiare dell'agevolazione, gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

8. Cosa accade se vendo o cedo il bene acquistato prima del termine dell'ammortamento?

L'azienda non perde il diritto alle quote residue del beneficio se, nel medesimo periodo d'imposta della vendita (o della destinazione a strutture estere), sostituisce il bene originario con un nuovo bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

9. Posso cumulare questo incentivo con il Credito d'imposta 4.0?

Il beneficio è cumulabile in generale con altre agevolazioni nazionali ed europee che non portino al superamento del costo sostenuto, ma non si applica in nessun caso agli investimenti che beneficiano effettivamente del credito d'imposta 4.0 previsto dalla Legge 207/2024.

10. Qual è la procedura telematica per richiedere e confermare il beneficio?

La procedura si svolge sulla piattaforma del GSE in tre fasi: si parte dal 12 giugno 2026 con una Comunicazione Preventiva. Successivamente, entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, va inviata una Comunicazione di Conferma attestando il pagamento di almeno il 20% del costo. Infine, a lavori conclusi ed entro il 15 novembre 2028, andrà inoltrata la Comunicazione di Completamento.

11. È richiesto l'intervento di un perito o di un revisore contabile per attestare l'investimento?

Sì, per accedere all'Iperammortamento è obbligatorio produrre una perizia tecnica asseverata, redatta da ingegneri, periti industriali o enti accreditati (e per l'agricoltura anche da agronomi o agrotecnici), per dimostrare le caratteristiche tecniche e l'interconnessione. Serve inoltre una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti per attestare il reale sostenimento delle spese.

12. Per quanti anni devo conservare le fatture e le certificazioni tecniche?

L'azienda ha l'obbligo di conservare e rendere disponibile tutta la documentazione probatoria, incluse fatture, documenti di trasporto, perizie e certificazioni contabili, fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell'investimento, per consentire le verifiche del GSE.

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