FAQ Bando INAIL

Asse 1 – Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici

Asse 2 – Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici

1. Qual è lo scopo principale del Bando INAIL ISI 2025?

Risposta: La misura finanzia progetti che puntano al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I progetti sono suddivisi in due categorie: l'Asse 1 per la riduzione dei rischi tecnopatici (es. chimico, rumore, vibrazioni) e l'Asse 2 per la riduzione dei rischi infortunistici (es. cadute dall'alto, macchinari obsoleti).

2. Quali sono le tempistiche per presentare la domanda?

Risposta: Le domande possono essere presentate a partire dal 13 aprile 2026 e fino alle ore 18:00 del 28 maggio 2026.

3. In che modo vengono assegnati i fondi alle imprese?

Risposta: La procedura è "a sportello", ovvero una modalità a click day in cui le domande vengono accolte in ordine cronologico di arrivo fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

4. A quanto ammonta l'agevolazione economica e che forma ha?

Risposta: Si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili. Il contributo erogabile va da un minimo di 5.000 € fino a un massimo di 130.000 €. L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento "de minimis".

6. Se voglio sostituire un macchinario aziendale obsoleto, quali vincoli ci sono sulla macchina vecchia?

Risposta: Le macchine o i trattori agricoli da sostituire devono essere di piena proprietà dell'impresa da almeno 3 anni (calcolati alla data del 31/12/2025). Inoltre, i mezzi vecchi devono essere alienati esclusivamente tramite rottamazione.

5. Quali imprese sono escluse dalla partecipazione al Bando?

Risposta: Sono escluse le imprese che hanno già ottenuto l'ammissione al contributo per i bandi INAIL del 2022, 2023 e 2024. Inoltre, sono escluse le imprese senza dipendenti (ad eccezione di coltivatori diretti o artigiani in ditta individuale che assolvono agli obblighi contributivi per se stessi) e quelle appartenenti a specifici settori agricoli primari e codici Ateco riservati ad altri Assi (Asse 4 e 5) del bando.

7. I nuovi macchinari acquistati in sostituzione possono avere prestazioni illimitate rispetto ai vecchi?

Risposta: No, i nuovi macchinari devono essere di tipo analogo e avere un allestimento equivalente. In termini di prestazioni, non possono superare del 30% le prestazioni della macchina vecchia per i progetti dell'Asse 1, e non oltre il 50% per l'Asse 2.

8. Sono ammesse agevolazioni per l'acquisto di macchinari usati o in leasing?

Risposta: No, l'acquisto di beni usati e le acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) non sono ammesse al finanziamento.

9. Le spese del consulente per la presentazione della domanda e le spese tecniche sono rimborsabili?

Risposta: Le spese tecniche (come la redazione della perizia asseverata, direzione lavori, ecc.) sono ammissibili fino a un massimo del 10% dei costi dell'investimento (con un tetto di 10.000 €), che scende al 5% (max 5.000 €) in caso di mero acquisto di macchine. Al contrario, le spese di consulenza specifiche per la redazione, gestione e invio telematico della domanda non sono finanziabili.

10. Entro quanto tempo deve essere realizzato il progetto di sicurezza una volta approvato?

Risposta: Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi dalla data di comunicazione in cui la domanda viene approvata. È possibile richiedere una proroga motivata di massimo sei mesi.

11. Posso richiedere un anticipo sui fondi che mi sono stati assegnati?

Risposta: Sì, se l'agevolazione richiesta è uguale o superiore a 30.000 €, l'impresa può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo, a patto di presentare un'apposita fidejussione.

12. Cosa sono gli "interventi aggiuntivi" previsti dal bando e come sono rimborsati?

Risposta: Gli interventi aggiuntivi comprendono l'adozione di un sistema di certificazione UNI EN ISO 45001 (Asse 1), l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) intelligenti o l'acquisto di moduli prefabbricati per rischi meteoclimatici (Asse 2). Questi interventi beneficiano di una copertura più alta, fino all'80% del loro valore, per un importo massimo erogabile di 20.000 € (e comunque non superiore all'importo del progetto principale).

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